LEGGE DI STABILITA' 2015 - I nuovi incentivi per R&S:
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- Categoria: Innovazione e investimenti produttivi
- Pubblicato Mercoledì, 28 Gennaio 2015 12:56
LEGGE DI STABILITA' 2015 - I nuovi incentivi per R&S:
La Legge di Stabilità 2015 ha riscritto il credito d'imposta per ricerca e sviluppo introdotto dal Decreto Destinazione Italia. In particolare, ora il credito d'imposta è riconosciuto:
- per gli anni 2015-2019
- a favore di tutte le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, a prescindere dal fatturato
- fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario;
- nella misura del 25% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015, sempreché siano sostenute spese per dette attività pari ad almeno € 30.000 in ciascuno dei periodi d'imposta;
- le spese per le quali si può fruire del credito d'imposta riguardano:
- quote di ammortamento delle spese di acquisizione/utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio;
- competenze tecniche e privative industriali relative ad un’invenzione industriale;
- lavori sperimentali o teorici per l’acquisizione di nuove conoscenze;
- ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, processi o servizi esistenti;
- acquisizione di conoscenze per produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
- produzione e collaudo di nuovi prodotti, processi e servizi.
- Il credito spetta nella misura del 50% per:
- assunzione di personale altamente qualificato;
- costi della ricercasvolta in collaborazione con Università ed enti o organismi di ricerca e con altre imprese, comprese le start-up innovative.
Il credito spetta fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario e:
va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato;
non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109, TUIR;
è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Sarà un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ad adottare le disposizioni attuative necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente.
Adempimenti: Occorrerà predisporre e allegare al bilancio apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale dei conti.